FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME
DELLA STRADA
Fondo avente lo scopo di provvedere alla corresponsione dell'indennizzo
in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati,
non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione
coatta amministrativa al momento del sinistro o che vi vengano poste
successivamente. Il fondo è gestito dalla CONSAP (Concessionaria
servizi assicurativi pubblici) - che si avvale per la liquidazione dei
danni di imprese di assicurazione designate per territorio - e viene
alimentato tramite il versamento di un contributo (nella misura massima
del 4%) sui premi raccolti dalle imprese
di assicurazione operanti nel ramo RC auto. In caso di incidente
provocato da un veicolo non identificato, il Fondo interviene soltanto
per i danni alla persona. Nell'ipotesi di veicolo non assicurato, il
Fondo interviene anche per i danni alle cose con una franchigia
assoluta della misura di 500 Euro ( lire 1.000.000 circa). In caso
di sinistri provocati da veicoli assicurati con imprese in liquidazione
coatta, vengono risarciti sia i danni alla persona che i danni alle cose.
In tutte le ipotesi i risarcimenti non possono superare i massimali minimi
previsti dalla legge al momento del sinistro.
FONDI PENSIONE
Fondi aventi lo scopo di offrire ad una collettività di lavoratori
(dipendenti o autonomi) prestazioni pensionistiche integrative rispetto
a quelle erogate dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico. A seconda
delle modalità di costituzione, i fondi pensione si dividono in
due grandi categorie : i fondi chiusi (o negoziali) e i fondi aperti.
I primi sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi e
si rivolgono a categorie omogenee di lavoratori (ad esempio, i dipendenti
di una stessa impresa o i lavoratori di un medesimo comparto economico).
Ai secondi, che sono invece istituiti direttamente da un intermediario
finanziario abilitato (impresa
di assicurazione, banca, SIM o società di gestione del risparmio),
possono aderire tutti i lavoratori, dipendenti o autonomi, per i quali
i fondi chiusi non esistono o non operano.
Decorso un certo periodo di tempo dall'adesione è tuttavia possibile
per il lavoratore iscritto al fondo chiuso trasferirsi ad un fondo aperto
o a una forma pensionistica
individuale.
FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI
Pensioni integrative rispetto a quelle erogate dal sistema previdenziale
obbligatorio pubblico destinate a singole persone e che si attuano o
attraverso l'adesione individuale a fondi
pensione aperti o mediante la stipulazione di contratti
di assicurazione sulla vita che presentino determinate caratteristiche
previste dalla legge.
FRANCHIGIA/SCOPERTO
Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia
prestata dall'assicuratore
facendo sì che una parte del danno
rimanga a carico dell'assicurato.
La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si
applica sulla somma assicurata,
ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia
proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in
percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi
definibile a priori.
ESEMPIO Nel caso in cui un soggetto assicuri la propria abitazione, valutata
200 milioni, contro il rischio di incendio, può essere stabilita,
nella polizza di assicurazione, una franchigia pari a 10 milioni o, in
alternativa, pari al 5% del valore assicurato (ossia il 5% di 200 milioni,
che equivale a 10 milioni). In questo caso, se il danno subito dall'assicurato
è inferiore o uguale alla franchigia (10 milioni), l'assicuratore
non versa alcun indennizzo. Se il danno subito dall'assicurato è
superiore alla franchigia, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore
varia a seconda che si sia in presenza di una franchigia
assoluta o di una franchigia
relativa.
| Valore assicurato |
Franchigia |
Danno subito |
Danno indennizzato |
| 200 |
10 |
10 |
0 |
Nell'ipotesi invece che una persona assicuri la propria abitazione contro
il rischio di incendio per un valore di 200 milioni e che sia previsto
uno scoperto del 10%, se si verifica un sinistro e il danno è
valutato in 50 milioni, lo scoperto sarà pari a 5 milioni (ossia
il 10% di 50 milioni) e l'indennizzo versato dall'assicuratore sarà
pari a 45 milioni (50 - 5 milioni).
| Valore assicurato |
Danno subito |
Scoperto |
Danno indennizzato |
| 200 |
50 |
5 (10% di 50) |
45 (50 - 5) |
FRANCHIGIA ASSOLUTA
La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni
caso a carico dell'assicurato,
qualunque sia l'entità del danno
che egli ha subito.
ESEMPIO Nel caso in cui sia assicurata contro l'incendio un'abitazione
per un valore di 200 milioni e sia stabilita una franchigia assoluta
pari a 10 milioni, qualora il danno subito a seguito di un sinistro sia
di 50 milioni, l'assicuratore verserà un indennizzo pari a 40
milioni (ossia 50 - 10).
| Valore assicurato |
Franchigia |
Danno subito |
Danno indennizzato |
| 200 |
10 |
50 |
40 |
FRANCHIGIA RELATIVA
In questo caso, a differenza di quello della franchigia
assoluta, l'applicazione o meno della franchigia dipende dall'entità
del danno, nel senso che
se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia
l'assicuratore non corrisponde
l'indennizzo, ma se il danno
è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della
franchigia.
ESEMPIO Assicurazione contro l'incendio di un'abitazione per un valore
di 200 milioni; franchigia relativa pari a 20 milioni. Se il danno subito
non supera la franchigia (ad esempio è pari a 15 milioni), l'assicuratore
non effettuerà alcun indennizzo; se invece il danno subito è
superiore alla franchigia (ad esempio, 50 milioni), l'assicuratore indennizzerà
tutto il danno subito dall'assicurato, senza detrarre l'importo della
franchigia.
| Valore assicurato |
Franchigia relativa |
Danno subito |
Danno indennizzato |
| 200 |
20 |
15 |
0 |
| 200 |
20 |
50 |
50 |
|