DANNO
Pregiudizio subito dall'assicurato
o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima
del fatto illecito (terzo danneggiato)
in conseguenza di un sinistro.
Il danno può essere di natura patrimoniale, se incide sul patrimonio
o sulla salute (danno biologico),
oppure di natura non patrimoniale (danno
morale).
DANNO BIOLOGICO (O ALLA SALUTE)
Danno conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica della
persona, suscettibile di valutazione sul piano medico. Il danno biologico
è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità
di produzione del reddito.
DANNO MORALE
Danno di natura non patrimoniale risarcibile solo se causato da un fatto
illecito di rilevanza penale e rappresentato dalle temporanee sofferenze
psico-fisiche subite dalla vittima del fatto illecito (terzo
danneggiato).
DATI A CARATTERE PERSONALE
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o
identificabile; si considera identificabile la persona che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante
riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi
specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica,
psichica, economica, culturale o sociale.
DECORRENZA DELLA GARANZIA
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente
efficace.
DENUNCIA DI SINISTRO
Avviso che l'assicurato
deve dare all'assicuratore
o all'agente a seguito
di un sinistro. Salvo diversa
previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato entro tre giorni dalla
data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato
ne è venuto a conoscenza.
DIARIA
Garanzia tipica delle assicurazioni
contro i danni alla persona. Essa consiste nel versamento di una
somma, da parte dell'assicuratore,
per ogni giorno di inabilità
temporanea conseguente ad infortunio oppure per ogni giorno di degenza
in istituti di cura dovuta a infortunio o malattia.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI
Informazioni relative al rischio
fornite dal contraente
prima della stipulazione del contratto
di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore
di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le
condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o
notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti
per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullamento
del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento
del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.
DIFFERIMENTO (PERIODO DI)
Il periodo di differimento rappresenta l'intervallo di tempo che intercorre
tra il momento della stipulazione di una polizza
caso vita ed il momento in cui l'assicuratore
paga il capitale o inizia
a corrispondere la rendita.
DIMINUZIONE (DEL RISCHIO)
Si ha diminuzione del rischio
quando, dopo che è stato è stipulato un contratto
di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità
del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore
viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro
conserva solo il diritto di percepire un premio
proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere
dal contratto.
DISDETTA
Comunicazione che il contraente
deve inviare all'assicuratore,
o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per
evitare la tacita proroga del contratto
di assicurazione. |