AGENTE DI ASSICURAZIONE
Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza
tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico
di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in
parte a provvigioni , alla
gestione ed allo sviluppo degli affari di un'agenzia promuovendo la conclusione
di contratti per conto di una o più imprese
di assicurazione. Gli agenti di assicurazione sono iscritti in un
apposito albo professionale tenuto dall' ISVAP.
AGGRAVAMENTO (DEL RISCHIO)
Si ha aggravamento del rischio
quando, dopo che è stato stipulato un contratto
di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità
del verificarsi del rischio.
L'assicurato ha l'obbligo
di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore.
Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più
pesante per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto.
ARBITRATO
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che
possono sorgere fra assicurato
ed assicuratore. La possibilità
di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in
occasione della stipulazione del contratto
di assicurazione, con apposita clausola.
ASSICURATO
In termini generali, l'assicurato
è il soggetto esposto al rischio.
Nelle assicurazioni contro
i danni, in particolare, l'assicurato è il titolare dell'interesse
economico protetto (ad esempio, il proprietario dell'immobile assicurato
contro l'incendio); nelle assicurazioni
sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende
l'obbligo per l'assicuratore
di pagare un capitale o una
rendita. L'assicurato non
coincide necessariamente con il contraente,
che è colui che stipula il contratto
di assicurazione e si obbliga a pagare il premio;
nelle assicurazioni sulla vita, può anche essere diverso dal beneficiario
che è il soggetto al quale l'assicuratore corrisponde le somme
dovute.
ASSICURATORE
v. Impresa di assicurazione.
ASSICURAZIONE (ATTIVITA' ASSICURATIVA)
Operazione con cui un soggetto (assicurato)
trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore)
un rischio al quale egli
è esposto (naturalmente o per disposizione di legge). Ad esempio,
il proprietario che assicura la propria automobile contro il rischio
di furto trasferisce all'assicuratore le conseguenze economiche negative
dell'eventuale verificarsi del furto. La funzione che svolge l'assicurazione
è l'eliminazione di una situazione di incertezza che grava su
chi è sottoposto ad un rischio determinato. Per il proprietario
dell'automobile assicurata viene meno l'incertezza perché egli
sa che, in caso di furto, può contare sull'impegno dell'assicuratore
a pagare l'indennizzo. L'eliminazione dell'incertezza si attua grazie
al fatto che l'assicuratore, assumendo un numero elevato di rischi del
medesimo tipo, è in grado di calcolare la probabilità del
verificarsi del rischio e di ripartirne le conseguenze su una pluralità
di soggetti ad esso egualmente esposti.
ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO
ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore
si impegna a indennizzare il danno
verificatosi fino a concorrenza del valore
assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale
dei beni assicurati (valore
assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione,
la cosiddetta regola proporzionale.
ESEMPIO Se si assicurano beni contro il rischio di furto per una somma
pari a 200 milioni, al momento del sinistro che ha provocato un danno
di 100 milioni può risultare che il valore dei beni sia pari a
250 milioni, superiore quindi al valore assicurato.
| Valore assicurato |
Valore assicurabile |
Danno subito |
Danno indennizzato |
| 200 |
250 |
100 |
100 |
| 200 |
250 |
300 |
200 |
A prescindere dalla differenza fra valore assicurabile e valore assicurato,
l'assicuratore indennizza - entro il limite massimo del valore assicurato
- il danno subito dall'assicurato, senza le riduzioni conseguenti alla
applicazione della regola proporzionale.
ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO
RELATIVO
Forma di assicurazione per la quale devono essere indicati in polizza
sia il valore assicurato,
che rappresenta il massimo dell'indennizzo
ottenibile dall'assicuratore, sia il valore delle cose assicurate (valore
assicurabile). Se, al momento del sinistro,
il valore dei beni assicurati risulta superiore al valore a questo titolo
dichiarato in polizza, l'indennizzo
viene ridotto secondo la regola
proporzionale.
ESEMPIO Assicurazione di beni contro il rischio di furto per un valore
pari a 200 milioni (valore assicurato), con indicazione nella polizza
di un valore dei beni assicurati pari a 250 milioni (valore assicurabile).
Al momento del sinistro, che ha provocato un danno di 100 milioni, può
risultare che il valore effettivo dei beni (300 milioni) sia superiore
al valore indicato in polizza (250 milioni).
| Valore assicurato |
Valore dichiarato |
Valore al momento del sinistro |
Danno subito |
Danno indennizzato |
| 200 |
250 |
300 |
100 |
83 |
Il danno indennizzato, in questo caso, è inferiore al danno subito
dall'assicurato. Trova infatti applicazione la regola proporzionale secondo
cui, per la determinazione dell'indennizzo, il danno subito viene ridotto
in proporzione al rapporto tra valore dichiarato e valore dei beni al
momento del sinistro: 100 x (250 : 300) = 83 milioni. ASSICURAZIONE
A VALORE INTERO
Forma di assicurazione per la quale il valore
assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore
assicurabile). Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo
si ha sottoassicurazione,
si applica la regola proporzionale,
per cui l'assicuratore indennizza il danno
solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore
assicurabile.
ESEMPIO Assicurazione di beni contro il rischio di furto per un valore
pari a 200 milioni (valore assicurato). Al momento del sinistro, che
provoca un danno di 100 milioni, può risultare che il valore effettivo
dei beni sia pari a 250 milioni (valore assicurabile).
| Valore assicurato |
Valore assicurabile |
Danno subito |
Danno indennizzato |
| 200 |
250 |
100 |
80 |
Il danno indennizzato è, in questo caso, inferiore al danno subito.
Trova infatti applicazione la regola proporzionale, secondo cui, nella
determinazione dell'indennizzo, il danno subito viene ridotto in proporzione
al rapporto tra il valore assicurato e il valore dei beni al momento
del sinistro: 100 x (200 : 250) = 80 milioni.
ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Contratto di assicurazione
con il quale l'assicuratore
si impegna a mettere a immediata disposizione dell'assicurato
un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà
a seguito del verificarsi di un evento fortuito (guasto meccanico all'auto,
infortunio all'estero, ecc.). L'aiuto può consistere nella prestazione
di un servizio o nella corresponsione di una somma di denaro.
ASSICURAZIONE CAUZIONI
Contratto di assicurazione
con il quale l'assicuratore
si impegna a indennizzare - nei limiti della somma garantita - un terzo
(beneficiario) nel caso
in cui l'assicurato non
adempia gli obblighi previsti da un contratto o da una norma, successivamente
rivalendosi verso l'assicurato stesso. L'assicurazione cauzioni svolge
la medesima funzione giuridico-economica delle cauzioni in denaro e delle
fideiussioni bancarie.
ASSICURAZIONE DEL CREDITO
Contratto di assicurazione
con il quale l'assicuratore
si impegna a coprire il rischio
dell'insolvenza qualora un debitore dell'assicurato
non adempia al pagamento del debito alla scadenza stabilita.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE Contratto
di assicurazione con il quale l'assicuratore
si impegna a tenere indenne l'assicurato
di quanto questi debba pagare, in quanto responsabile per legge, a titolo
di risarcimento dei danni
involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è prestata l'assicurazione.
I rischi della responsabilità civile sono numerosi e possono riguardare
: la proprietà di un fabbricato, l'attività professionale,
la responsabilità del datore di lavoro (RCT/O), la responsabilità
per l'inquinamento, etc..
ASSICURAZIONE DELLA TUTELA
GIUDIZIARIA Contratto
di assicurazione con il quale l'assicuratore
si impegna a rimborsare all'assicurato
le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti
dell'assicurato stesso nei confronti di un terzo. Rientrano nelle spese
rimborsabili, tra le altre, quelle di consulenza e assistenza legale
nonché, se necessarie, quelle sostenute per l'intervento di un
avvocato e quelle processuali.
ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO
Contratto di assicurazione
contro i danni complementare ad altra garanzia assicurativa, nel
senso che l'assicurazione di secondo rischio è operante solo per
la parte di danno che supera l'indennizzo
dovuto dal primo assicuratore.
ASSICURAZIONE FURTO
Contratto di assicurazione
con il quale l'assicuratore
si impegna a indennizzare l'assicurato
per i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate.
ASSICURAZIONE INCENDIO
Contratto di assicurazione
con il quale l'assicuratore
si impegna a indennizzare l'assicurato
per i danni materiali e diretti derivanti dall'incendio delle cose assicurate.
ASSICURAZIONE INFORTUNI
Contratto di assicurazione
con il quale l'assicuratore
si impegna a garantire all'assicurato
l'indennizzo dei danni
conseguenti ad un infortunio, dal quale derivi un'invalidità
permanente e un'inabilità
temporanea a svolgere un'attività lavorativa oppure la morte.
ASSICURAZIONE INVALIDITA' DA
MALATTIA
v.Assicurazione malattia
ASSICURAZIONE KASKO
Contratto di assicurazione
con il quale l'assicuratore
si impegna a indennizzare l'assicurato
per i cosiddetti "guasti accidentali", ossia i danni materiali
e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione,
urto, uscita di strada non dovuti alla responsabilità di terzi.
Possono essere compresi nella garanzia anche i danni dovuti ad atti vandalici
o ad eventi atmosferici.
ASSICURAZIONE MALATTIA
Contratto di assicurazione
con il quale l'assicuratore
si impegna a rimborsare i costi sostenuti dall'assicurato
in conseguenza di ricovero o intervento chirurgico dovuti a malattia
o infortunio, ovvero in conseguenza di visite specialistiche o esami
diagnostici, oppure a garantire all'assicurato
l'indennizzo dei danni conseguenti
ad una malattia dalla quale derivi un'invalidità
permanente o un'inabilità
temporanea a svolgere un'attività lavorativa.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
RC AUTO Contratto
di assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli a motore ed i natanti
che garantisce il conducente nonché, se persona diversa, il proprietario
del mezzo contro il rischio di dover risarcire a terzi i danni provocati
dalla circolazione del veicolo o del natante. Nell'assicurazione obbligatoria
r.c. auto , a differenza di quanto avviene generalmente nelle assicurazioni
della responsabilità civile, il danneggiato può rivolgersi
direttamente all'assicuratore del responsabile per ottenere il risarcimento
del danno (azione diretta).
ASSICURAZIONE PLURIMA
Si ha assicurazione plurima o presso diversi assicuratori quando per
lo stesso rischio (ad esempio:
incendio), sullo stesso bene (ad esempio: abitazione) e per un comune
periodo di tempo, l'assicurato
stipula separatamente più contratti
di assicurazione presso diverse assicurazioni che sono volti a garantire
l'assicurato contro i rischi
cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad esempio, la casa
o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la sua stessa persona.
Nel primo caso si parla di assicurazioni
di cose (ad esempio, assicurazione
furto, incendio, ecc.);
nel secondo caso si parla di assicurazioni
del patrimonio o di assicurazioni
di spese (ad esempio, assicurazione
della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni
contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad
eccezione di quelle contro
i danni alla persona (assicurazione
infortuni e invalidità
da malattia), sono rette dal cosiddetto principio
indennitario.
ASSICURAZIONE TRASPORTI
Contratto di assicurazione
con il quale l'assicuratore
si impegna a indennizzare l'assicurato
per i danni che dovessero riguardare un particolare mezzo di trasporto
(nave, aereo, treno) o le merci trasportate su di esso. Se la garanzia
riguarda i danni alla merce si parla di assicurazione di corpi; se essa
riguarda i danni alla merce si parla di assicurazione delle merci trasportate.
L'assicurazione trasporti copre anche le responsabilità connesse
al trasporto: ad esempio, r.c. del vettore terrestre per danni alle merci
trasportate su autocarro, r.c. veicoli marittimi, lacustri, fluviali
(compresa la responsabilità del vettore).
ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
Le assicurazioni contro i danni comprendono tutti quei contratti
di assicurazione che sono volti a garantire l'assicurato
contro i rischi cui sono esposti singoli beni del suo patrimonio (ad
esempio, la casa o l'automobile), il patrimonio nel suo complesso o la
sua stessa persona. Nel primo caso si parla di assicurazioni
di cose (ad esempio, assicurazione
furto, incendio, ecc.);
nel secondo caso si parla di assicurazioni
del patrimonio o di assicurazioni di spese (ad esempio, assicurazione
della responsabilità civile); nel terzo caso si parla di assicurazioni
contro i danni alla persona. Le assicurazioni contro i danni, ad
eccezione di quelle contro i danni alla apersona (assicurazione
infortuni e invalidità
da malattia), sono rette dal cosiddetto principio indennitario.
ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI
ALLA PERSONA Contratti
di assicurazione con i quali l'assicurato
si tutela contro il rischio di danni alla propria persona. Rientrano
in questa categoria l'assicurazione
infortuni e l'assicurazione
invalidità da malattia.
ASSICURAZIONI DEL PATRIMONIO
(O ASSICURAZIONI DI SPESE) Contratti
di assicurazione con i quali l'assicurato
si tutela contro il rischio di una variazione negativa del suo patrimonio,
considerato nel suo complesso, sia che essa derivi dal sorgere di un
debito (assicurazione della
responsabilità civile) sia che essa derivi da una spesa (ad
esempio: spese legali, spese di cura).
ASSICURAZIONI DI COSE
Contratti di assicurazione
aventi per oggetto uno o più beni determinati del patrimonio dell'assicurato,
il cui valore può essere esattamente calcolato.
ASSICURAZIONI SULLA VITA
Le assicurazioni sulla vita comprendono tutti quei contratti
di assicurazione che prevedono l'obbligo dell'assicuratore
di versare al beneficiario
un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla
vita dell'assicurato (ad
esempio, morte o sopravvivenza ad una certa data). Nell'ambito delle
assicurazioni sulla vita si possono distinguere le seguenti tipologie:
polizze caso vita, polizze
caso morte, polizze miste.
ATTESTATO DI RISCHIO
Nell'assicurazione obbligatoria
rc auto è il documento consegnato all'assicurato
alla scadenza del contratto
di assicurazione. Esso contiene, tra l'altro, l'indicazione del numero
dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, nonché, nel caso
che si applichi la clausola bonus-malus,
la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione e la classe
di assegnazione in base all'ultima tariffa CIP approvata prima della
liberalizzazione tariffaria del 1994. |